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ANATOCISMO BANCARIO

ANATOCISMO BANCARIO

Analisi dei conti correnti
Si effettuano verifiche su conti correnti oggetto di affidamento o di linee di credito, conti ordinari, conti anticipi, SBF, per valutare se le condizioni applicate dalla Banca possono avere natura usuraria o altre illegittimità. Le valutazioni vengono svolte analizzando dapprima il contratto di apertura di credito originario, per poi procedere ad una analisi di tutte le modifiche delle condizioni intervenute in costanza di rapporto, cosiddette ius variandi, unilaterali e bilaterali. Lo scopo è quello di rilevare se le condizioni contrattuali pattuite e poi applicate durante il rapporto di conto corrente rispettano le soglie usura, se vige una trasparenza delle condizioni, se l’applicazione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è legittima o illegittima (anatocismo), se le commissioni di massimo scoperto riflettono i dettami della normativa tempo per tempo vigente.
Viene preparata una analisi econometrica, frutto di un attento lavoro svolto sia sulla parte contrattuale, sia sui TEG trimestrali ovvero i tassi effettivamente applicati dalla banca in costanza di rapporto (usura sopravvenuta). In caso di rilevazione di usura pattizia, la normativa vigente consente di sanzionare l’istituto di credito ai sensi dell’art. 1815 del codice civile prevedendo la non debenza di alcun interesse, quindi la restituzione di tutte le somme addebitate per interessi e competenze collegate all’erogazione del credito. Invece, in caso di applicazione di usura sopravvenuta è possibile ricondurre gli interessi applicati al tasso soglia tempo per tempo vigente, producendo anche in questo caso una ripetizione di somme richieste dalla Banca e non dovute.
Oltre a valutare i rapporti di conto corrente attraverso la perizia, si attua un’analisi del contesto aziendale, delle esposizioni bancarie, delle esigenze societarie. La perizia può essere utilizzata sia in una fase stragiudiziale, che per un accordo bancario transattivo, altresì in giudizio. Può essere utilizzata in caso di Decreto Ingiuntivo, di precetto, di richiesta di rientro immediato dell’affidamento da parte della banca, in caso di pignoramento o di messa all’asta dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria.
 
Analisi di mutui ipotecari, chirografari e leasing
Si effettuano verifiche su mutui, finanziamenti e leasing. Le valutazioni vengono svolte analizzando dapprima il contratto, verificando se vi è il superamento dei tassi soglia usura, per tempo vigenti, per categorie di operazioni e classe di importi, in riferimento al: TAEG contrattuale, al tasso corrispettivo (TAN), al tasso di mora e al TAEG per estinzione anticipata. Se sussistono altresì dei vizi contrattuali in ordine ad una difforme indicazione dell’ISC, alla mancata trasparenza delle condizioni, che, riguardo ai mutui prende il nome di indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni, esplicitata in una mancata allegazione da parte della banca di elementi economici essenziali del rapporto negoziale, tra questi si possono enumerare la carente allegazione del piano di ammortamento, del documento di sintesi, l’indicazione dell’ISC contrattuale (Indicatore Sintetico di Costo) ed altre illiceità.
Viene preparata una analisi econometrica, frutto di un accurato lavoro svolto sia sulla parte contrattuale, sia sui “TEG RATA” ovvero i tassi effettivamente applicati dalla banca per singole rate (usura sopravvenuta). Anche per i mutui, come per i conti correnti, in caso di rilevazione di usura pattizia, la normativa vigente consente di sanzionare l’istituto di credito ai sensi dell’art. 1815 del codice civile prevedendo la non debenza di alcun interesse, quindi la restituzione di tutte le somme addebitate per interessi e competenze collegate all’erogazione del credito. In sostanza prevedere la gratuità del mutuo, restituendo all’istituto di credito solo la sorte capitale residua. Invece, in caso di applicazione di usura sopravvenuta è possibile ricondurre gli interessi applicati al tasso soglia per tempo vigente, producendo anche in questo caso una ripetizione di somme richieste dalla Banca e non dovute.
Inoltre, in caso di indeterminatezza delle condizioni, ai sensi dell’art. 117 del TUB è possibile prevedere un ricalcolo del piano finanziario, con l’applicazione di tassi di interesse sostitutivi più vantaggiosi per il cliente, previsti dalla stessa norma, al comma 7 lettera a): “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Si analizzano: il contesto aziendale e le esigenze societarie. La perizia può essere utilizzata sia in una fase stragiudiziale, che per un accordo bancario transattivo. Può essere utilizzata altresì in caso di Decreto Ingiuntivo, di precetto, in caso di richiesta di rientro immediato del finanziamento da parte della banca, in caso di pignoramento o di messa all’asta dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria.
 
Riferimenti normativi:
Analisi anatocismo bancario nei conti correnti bancari
Il divieto di anatocismo è sancito dapprima dall’art. 1283 del c.c. dove si stabilisce che gli interessi possono produrre intessi solo dalla domanda giudiziale sempre che siano dovuti da almeno 6 mesi. Il TUB all’art. 120 al comma 2 prevede che: nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
La delibera CICR in vigore dal 01/07/2000 ha previsto la pari periodicità di applicazione di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (clausola di reciprocità) con l’accettazione della clausola per iscritto, pena l’applicazione della capitalizzazione semplice o al massimo annuale.
La Legge di stabilità del 2013 (L. 147/2013) in vigore dal 01/01/2014 introduce una modifica all’art. 120 TUB con formulazione imprecisa, che stabilisce che gli interessi non possono produrre ulteriori interessi e che gli stessi siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

 

Nel 2016 il D.L. 18 prevede una ulteriore modifica dell’art. 120: resta ferma la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi atti e passivi, non inferiore ad un anno, conteggiati il 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto e diventano esigibili il 31 marzo successivo all’anno in cui sono maturati. Vengono conteggiati sulla sola sorte capitale. Gli interessi diventano immediatamente esigibili solo a chiusura del rapporto.

Usura
Art. 644 c.p. comma 1: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (usura oggettiva).
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria
 (usura soggettiva).
 
Indeterminatezza delle condizioni nei contratti di mutuo
Con le norme sulla trasparenza bancaria, introdotte dapprima con gli “accordi interbancari” e successivamente ratificati attraverso il Testo Unico Bancario (D.L. 385/1993), l’intento del legislatore è quello di ridurre l’asimmetria contrattuale tra il contraente forte, la Banca, e il contraente debole, il mutuatario. La pattuizione delle condizioni economiche dei finanziamenti è regolamentato da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui l’art. 1346 c.c. che testualmente recita “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”
Le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito ed arbitrale (ABF) hanno sanzionato con la declaratoria di nullità del contratto bancario istituti di credito che hanno applicato ai rapporti condizioni differenti da quelle pubblicizzate o hanno omesso l’indicazione in contratto di contenuti obbligatori, espressamente previsti dalla legge per garantire al cliente la massima trasparenza e conoscenza del contenuto del contratto sottoscritto, per una totale consapevolezza delle competenze applicate per la messa a disposizione di un credito. La principale conseguenza di tale violazione è il ricalcolo del piano finanziario, con l’applicazione di tassi di interesse sostitutivi più vantaggiosi per il cliente (art. 117 comma VII T.U.B.). Dalla lettura congiunta dell’art. 117 comma 8 del T.U.B. e dei regolamenti della Banca d’Italia (Circolare n. 229/1999 -  Aggiornamento del 25 luglio 2003 e provvedimento del 29 luglio 2009) è stabilito che un contratto di apertura di credito, che non riporti le condizioni economiche applicate debba ritenersi nullo, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia. Poiché infatti la citata legge prevede che "i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", e che sono nulle le clausole che indicano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, la non indicazione del TAN contrattuale, dell’ISC, del documento di sintesi, del piano di ammortamento, è una condotta che viola i precetti normativi anzidetti, a tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali.